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Lo streaming non è pirateria: lo annuncia una sentenza storica!

Sentenza storica determina che lo streaming non è pirateria. Infatti, se lo scopo di lucro non è dimostrato allora non si tratta di un illecito.

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Grazie a quanto riportato da movieplayer.it, veniamo a conoscenza della prima storica sentenza che si pone in difesa di alcuni siti di streaming. Infatti, per la prima volta in Europa, un giudice del Tribunale di Frosinone ha annullato ha una sanzione di 600 mila euro.

La multa era a carico di alcuni siti di streaming considerati illegali. Grazie a questa sentenza le autorità non potranno più oscurare immediatamente un sito dopo una denuncia.

La notizia è stata diffusa dall’avvocato Fulvio Sarzana, difensore del gestore dei siti considerati illegali. Sarzana ha dichiarato: “Finalmente un giudice ha riconosciuto che non è automatica la violazione del diritto d’autore se un sito ospita link a streaming di film e musica su internet, anche con banner pubblicitari, se non è chiaro il fine di lucro”.

Anche Marco Scialdonedocente esperto di copyright e diritti digitale presso la Link Campus University di Roma, ha commentato la vicenda. Il professore ha dichiarato: “Finora in Italia c’è stato un automatismo, come un riflesso culturale più che giuridico: se un sito era bollato come pirata, il giudice non usava le solite cautele per verificare l’impianto probatorio – dice Scialdone. Il tutto perché le tante battaglie politiche fatte dall’industria del copyright hanno fatto passare l’idea che certe attività sono di per sé illegali, quindi l’attenzione del giudice si abbassava nell’affrontare i casi”

Il giudice del Tribunale di Frosinone ha citato l’articolo 171-ter, 2 comma, lett. a-bis della L. 633/41. Nella sentenza si legge: “al fine della commissione dell’illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa. Dunque non è stato provato il fine di lucro che costituisce il requisito essenziale di punibilità.”

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